La Legge di bilancio 2017 ha prorogato il credito d'imposta per interventi edilizi di riqualificazione delle strutture ricettive - contenute nell'art. 10 del D.L. 83/2014 e relative disposizioni di attuazione - aumentando la percentuale al 65% delle spese sostenute ed aprendo anche agli agriturismi. Previsioni della legge di bilancio e disciplina del credito d'imposta in attesa del nuovo decreto attuativo.
La Legge di bilancio per il 2017 riconosce il credito d’imposta previsto dal D.L. 83/2014 per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di strutture ricettive turistico alberghiere anche per gli anni 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili.
La norma include inoltre tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. 20/02/2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.
La relazione illustrativa afferma che la misura rappresenta anche un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive (sia alberghi, sia agriturismo), che necessitano di interventi di recupero e ristrutturazione.
Il credito d’imposta prorogato e modificato è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del citato D.L. 83/2014, ed è inoltre previsto che si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 07/05/2015).
In attesa dunque dell’uscita del nuovo provvedimento attuativo, si riporta di seguito illustrazione della misura del credito d’imposta in oggetto, come originariamente delineata dal D.L. 83/2014 e dal D.M. 07/05/2015.
IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI AL D.L. 83/2014 E IL DECRETO ATTUATIVO 07/05/2015 - L’articolo 10 del D.L. 83/2014 (cosiddetto “art bonus”, convertito in legge dalla L. 106/2014) ha introdotto, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per:
- gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di efficientamento energetico;
- l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.
Il credito d’imposta è riservato alle imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012. Si rinvia per dettagli all’articolo “DL "art bonus" 83/2014: le misure su beni culturali e paesaggio dopo la conversione in legge”
Il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 07/05/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/06/2015, n. 138 - ha attuato le disposizioni in oggetto, disciplinando in particolare i seguenti aspetti:
- tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- specifiche tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelle sopra indicate;
- procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
- soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
ESERCIZI INTERESSATI - Quanto alla tipologia di esercizi interessati, il D.M. 07/05/2015 precisa che si intende per “struttura alberghiera”: “una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi d’albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali”.
AUMENTI DI CUBATURA - Con l'art. 1, comma 320, della L. 208/2015, si è previsto di estendere il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente. Si demanda ad un decreto ministeriale da emanarsi l’attuazione di quanto sopra.
PRESENTAZIONE ISTANZE - Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate secondo modalità telematiche, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it
In relazione al modello UNICO 2017 - Periodo d'imposta 2016, il Ministero ha comunicato che per la compilazione ed il completamento dell'istanza i termini sono dalle ore 10:00 del 09/01/2017 fino alle ore 16:00 del 03/02/2017, mentre il c.d. "click day" avverrà dalle ore 10:00 del 07/02/2017 alle ore 16:00 del 08/02/2017.
In allegato il "Tutorial" messo a disposizione dal Ministero, nonché il documento contenente le FAQ, anch'esso reso disponibile dal MiBACT a seguito delle molte domande richieste.
FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA - Le modalità per la fruizione sono contenute nel Provv. Ag. Entrate 14/01/2016, n. 6743, il quale chiarisce che l'agevolazione è fruibile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, dell’Agenzia. In caso contrario il versamento è scartato. Il provvedimento delinea altresì le modalità per lo scambio dei dati tra il Ministero dei beni e le attività culturali e l'Agenzia delle entrate, nonché dei controlli effettuati da questa.
Quanto infine alle variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi dal Mibact, nonché alle eventuali revoche di crediti già concessi, sono comunicate all'Agenzia delle entrate entro 15 giorni da quando il Ministero ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche.