News Lavori in condominio

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato al 31/12/2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (pertanto, per le somme che saranno spese dal 1° gennaio 2019, la detrazione “ritorna” al 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare).

 
Da un punto di vista soggettivo possono fruire della detrazione in commento tutti i soggetti passivi Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un “titolo idoneo”, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
 
Pertanto, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
 
Sotto il profilo oggettivo, invece, si fa presente che gli interventi di recupero detraibili devono essere eseguiti su edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze.
 
Ulteriori interventi della L. 205/2017 hanno riguardato la detrazione spettante per gli interventi relativi l’adozione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica degli edifici; in particolare, nel caso di lavori condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico nonché del risparmio energetico, in alternativa alle detrazioni “tradizionali”, è innalzata all’ 80%delle spese sostenute nel caso di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore e all’85% se il passaggio è a 2 classi di rischio inferiori, nel limite di spesa pari ad € 136.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Infine la citata Legge all’articolo 1 comma 3 lettera b ha esteso la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 16 commi da 1-bis a 1-sexies D.L. 63/2013, anche:
 
  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
     
  • agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
     
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

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